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Procura di Lecce - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Servizi Civili

Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

È una convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) con la quale i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. Tale procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Dopo la redazione della convenzione si procede alla stesura dell’accordo che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni - entro il quale concludere o meno l’accordo. L’avvocato certifica l’autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro il quale giungere all’accordo.  L’Accordo deve essere poi inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ma il percorso varia:
Per le coppie senza figli
se non si ravvisano irregolarità, il PM appone il visto e comunica il nullaosta agli avvocati;
Per le coppie con figli
Il PM, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente agli interessi dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative
certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
Separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio

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